Description
“La notificazione è volta a provocare la conoscenza, come si evince dal suo stesso nome, derivante dal latino notum facere. Nell’istituto tuttavia – osservava Minoli in uno dei più rilevanti studi sul tema dello scorso secolo – il ruolo preponderante è svolto dal facere, dalle attività da svolgere, e non dalla notitia: l’effettivo conseguimento della conoscenza non è essenziale affinché il procedimento si perfezioni. Nel corso degli anni questa sensibilità è mutata. La tutela costituzionale accordata al diritto di difesa e l’influenza di altri modelli, in particolare quello tedesco, hanno reso più sentita la necessità che le regole della notificazione assicurino al destinatario concrete chances di apprendere il contenuto dell’atto a lui indirizzato, così da determinare per tempo il proprio comportamento. Questa esigenza confligge con un’altra, anch’essa di primaria importanza. Se per esercitare un diritto è necessario rendere un atto noto a qualcuno, il titolare deve disporre di uno strumento di produzione della conoscenza affidabile, in grado di superare eventuali ostacoli dovuti alla scarsa cooperazione del destinatario. In caso contrario far valere il diritto in questione risulterebbe molto gravoso, se non del tutto impossibile. Sono dunque necessarie norme che, in presenza di determinati presupposti, impongano di considerare conosciuto ciò che non necessariamente è tale, sancendone la legale conoscenza”. (Dal testo)